lunedì 2 febbraio 2009

siamo alla frutta!

non bastava la presa in giro dei “tratti” ciclabili realizzati dalla passata amministrazione e le disattese promesse di “vere” piste ciclabili dell’attuale. non bastava il gorizianoguidatoremedio che ti travolge e si scusa con un “non ti avevo visto”. non bastava il solerte vigile che ti multa se sei senza catarifrangenti sulle ruote o il suo collega che fa verbale se pedali (per evitare sportellate in faccia ) nei contro viali del corso.
da qualche giorno abbiamo anche le contravvenzioni per chi utilizza la bici per raggiungere la stazione ferroviaria e parcheggia “fuori dagli appositi spazi previsti”.
il buonsenso direbbe di sorvolare, considerato che gli spazi a disposizione sono limitati e i ciclisti, per necessità o sensibilità, fortunatamente, sono molti e posto per tutte le bici non c’è.
il buonsenso consiglierebbe di sorvolare, evitando di sanzionare studenti o lavoratori pendolari, visto che per la maggior parte si tratta di loro, che già devono pagare per i di-servizi che offrono le ferrovie.
il buonsenso suggerirebbe di sorvolare, dato che le multe sono stata comminate sulle bici parcheggiate sul retro della stazione, verso via del carso, dove non esiste alcuna rastrelliera, e non tutti la mattina sono disposti a rischiare la vita tra rotonda e salita di via aquileia.
invece il pensiero comune mi sembra dica: pidocchioso ciclista morto di fame, ambientalista di merda… finché non ti fai il suv, non rompere il cazzo, paga e taci.




DPR 11/07/1980 n. 753 (testo vigente)
Articolo 17
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
Articolo 20
Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.
Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.